La Cassazione rigetta il ricorso contro la condanna per atti persecutori. Afferma che la remissione di querela, per estinguere il reato, deve avvenire nelle forme previste dalla legge (davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria). Il deposito di atti di remissione formati extraprocessualmente presso la cancelleria del giudice a quo non è sufficiente. Ribadisce che la procedibilità a querela è legata alla contestazione chiara delle minacce reiterate.